La lotteria - FAQ

È la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso delle carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico.
I tuoi acquisti cashless produrranno “biglietti virtuali”: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, vengono inoltrati al nuovo sistema lotteria e consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando i propri strumenti di pagamento elettronico, basterà, al momento dell’acquisto, mostrare il proprio codice lotteria all’esercente e chiederne l’abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo sistema lotteria.

No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata etc.)

No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi l’intero importo con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico etc.)

Sì, ma solo se:

a) attraverso strumento elettronico di pagamento intestato ad altro soggetto ma che tragga fondi su un conto corrente a sé intestato o cointestato;

b) ovvero utilizzando uno strumento elettronico a sé non intestato, ma che tragga fondi da un conto corrente intestato a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;

c) ovvero che, pur utilizzando uno strumento elettronico di pagamento a sé non intestato, operi in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione.

Al riguardo si rammenta che il testo vigente dell’articolo 1, comma 540, della 11 dicembre 2016 così dispone: “Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, (…)”.

Se non hai la maggiore età non potrai avere il codice lotteria e partecipare alla lotteria.

Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono:

  • gli acquisti effettuati in contanti;
  • gli acquisti di importo inferiore a un euro;
  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della Lotteria, non puoi partecipare alla lotteria con gli acquisti per i quali è prevista una detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria.

No, gli acquisti effettuati online non consentono di partecipare alla lotteria.

No, per i biglietti del cinema, del teatro e del museo non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

No, per le spedizioni postali non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

No, per l’importo speso dal benzinaio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

No, per l’importo speso al parcheggio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

No, se effettui acquisti utilizzando una gift card non puoi partecipare alla lotteria; se invece acquisti una gift card utilizzando strumenti di pagamento elettronico puoi parteciparvi.

No, i ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto non consentono di partecipare alla lotteria.

No, se vuoi partecipare alla lotteria devi effettuare il pagamento elettronico per l’intero importo dello scontrino; i buoni sconto non rientrano tra i pagamenti elettronici.

Sì, puoi partecipare alla lotteria con tutti i tuoi scontrini di importo pari o superiore a un euro rilasciati per acquisti cashless: ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale

No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento elettronico e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale). Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale).
Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Le informazioni riguardanti il tuo acquisto (importo, modalità di pagamento e codice lotteria) vengono utilizzati esclusivamente dal sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per generare i biglietti virtuali che ti consentono di partecipare alle estrazioni e per risalire a te in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale).

Le informazioni raccolte nella banca dati del sistema lotteria sono trattate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo, nel rigoroso rispetto delle regole di legge. ADM si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei tuoi dati - rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del sistema lotteria - è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per finalità diverse dalla partecipazione alla lotteria. Non a caso non è prevista, né al momento della generazione del codice lotteria né al momento dell’acquisto, l’identificazione di chi chiede e di chi utilizza il codice lotteria. Al fine di minimizzare il trattamento dei tuoi dati, potrai ottenere il codice lotteria inserendo il tuo codice fiscale nell’area pubblica o nell’area riservata del Portale Lotteria.

Anche l’utilizzabilità del tuo codice fiscale per ottenere il codice lotteria è verificata da ADM attraverso un servizio informatico che l’Agenzia delle entrate rende disponibile al sistema lotteria.

La qualifica di acquirente per le operazioni di acquisto di beni e servizi, i cui dati sono memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, si acquisisce con il pagamento dell’importo dovuto con strumento elettronico e con fondi a sé intestati o cointestati, ovvero utilizzando uno strumento elettronico a sé non intestato, ma che tragga fondi da un conto corrente intestato a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio, ovvero ancora che, pur utilizzando uno strumento elettronico di pagamento a sé non intestato, operi in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione.

Sì, puoi partecipare alla lotteria se paghi l’intero importo degli acquisti consentiti con la Carta Reddito di cittadinanza (Carta Rdc) a te intestata.

In particolare, è necessario verificare che il codice fiscale associato al codice lotteria sia associato anche allo strumento di pagamento elettronico utilizzato per l’acquisto (nel caso di specie, la Carta Rdc) nonché che l’acquisto effettuato sia tra quelli ammessi alla partecipazione alla lotteria e all’utilizzo della Carta Rdc.

Va ricordato che l’articolo 2 del D.M. 19 aprile 2019 esclude l’utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza per l’acquisto dei seguenti beni e servizi: giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati.

Il divieto di utilizzo della Carta Rdc per l’acquisto di giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità, come stabilito dall’articolo 5 comma 6 del D.L. 28/01/2019, n. 4, è strettamente connesso alla finalità di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo. Nella lotteria dei corrispettivi non è presente né l’impoverimento, atteso che l’acquisto del bene viene effettuato a prescindere dalla partecipazione alla lotteria e la stessa partecipazione non comporta alcun costo, né l’azzardo, tipico dei contratti aleatori.

Ove ricorrano tutti i requisiti per il reclamo del premio e si proceda quindi al pagamento della vincita all’acquirente, è fatto obbligo al beneficiario della Carta Rdc di comunicare all’ente erogatore, nel termine di 15 giorni, l’acquisizione di somme a seguito di vincite superiori alle soglie previste dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio economico del reddito di cittadinanza, così come previsto dall’articolo 3, comma 11, del D.L. nr. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per procedere al reclamo del premio della lotteria degli scontrini, il destinatario della comunicazione di vincita dovrà presentare i sottoelencati documenti:

  • nota di comunicazione vincita in originale;
  • documento identificativo della persona cui la comunicazione di vincita è diretta (ad esempio carta d’identità) e relativo Codice Fiscale;
  • copia di documentazione utile ad attestare l’avvenuto pagamento del corrispettivo associato al biglietto virtuale vincente attraverso strumenti di pagamento elettronici;
    A scopo esemplificativo, potrà essere esibito l’estratto di conto corrente emesso dall’Istituto bancario, o documento equipollente valevole ai fini della prova certa, da cui risulti che l’acquisto sia stato effettuato concretamente con strumenti di pagamento elettronici (è ammessa anche l’esibizione dello scontrino vincente in cui è data evidenza della transazione elettronica in modo certo);
  • attestazione del proprio istituto di credito bancario o postale utile a dimostrare  di ricadere in uno dei casi previsti dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 laddove dispone che l’acquisto avvenga con "metodi di pagamento elettronico di cui” gli acquirenti “sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria (…),".